Ticket regionali
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Normativa regionale Valle d'Aosta
(Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1899 del 28/12/2017)
Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 dicembre 2017
... omissis...
E' adottata la seguente deliberazione:
N° 1899 oggetto:
Approvazione, ai sensi dell'art. 15 ella L.R. 19/2015, come modificato dall'art.12, commi 12 e 13, della L.R. 21/2017, delle nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa. Revoca della DGR 1316/2016
LA GIUNTA REGIONALE
a) visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, gli articoli:
- 1 (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza), che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- 13 (Autofinanziamento regionale), che stabilisce che le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all’erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all’articolo 1, con facoltà, tra l’altro, di aumentare la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l’esonero totale per i farmaci salvavita;
b) visto l’articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” il quale stabilisce che la Regione autonoma Valle d'Aosta provvede al finanziamento del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;
c) visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
d) viste le leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione” e 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013” tuttora vigente;
e) visto l’articolo 15 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti) della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali” che ha introdotto a carico degli assistiti una quota fissa per l’assistenza farmaceutica convenzionata, per la distribuzione per conto e per l’assistenza integrativa;
f) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1316 in data 30 settembre 2016 concernente l’individuazione, ai sensi dell’art.15 della l.r. 19/2015 di un sistema di determinazione della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa basato sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
g) visto l’articolo 12 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti) della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali” (pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 57 del 23/12/2017 e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2018) che modifica i criteri di individuazione delle quote fisse a carico degli assistiti per l’assistenza farmaceutica convenzionata, per la distribuzione per conto e per l’assistenza integrativa, previsti dall’art. 15, comma 8 della legge regionale 19/2015 e in particolare:
- comma 12: che sostituisce il comma 8, lett. b) dell’art. 15 della l.r. 11/12/2015 n. 19 applicando, a carico degli assistiti esenti per reddito ai sensi della normativa statale vigente e degli assistiti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) compreso tra euro 10.000,00 e la soglia determinata con deliberazione della Giunta regionale, una quota fissa pari a 1 euro a confezione fino a un massimo di 2 euro a ricetta per l’assistenza farmaceutica convenzionata e la distribuzione per conto, e una quota fissa pari a 1 euro a ricetta di assistenza integrativa;
- comma 13: che inserisce il comma 9 bis dopo il comma 9 dell’art. 15 della l.r. 11/12/2015 n. 19 escludendo dall’applicazione della quota fissa tutti gli assistiti con ISEE inferiore a euro 10.000,00 e tutti gli assistiti esenti per condizione o patologia ai sensi della normativa statale vigente, limitatamente ai farmaci e ai prodotti di assistenza integrativa correlati alla condizione e alla patologia motivo di esenzione;
h) valutato opportuno determinare, in applicazione di quanto stabilito dal comma 8, lett. b) dell’art. 15 della l.r. 19/2015, così come modificato dal comma 12 dell’art. 12 di cui in g), in euro 25.000,00 la soglia massima dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che consente il pagamento di una quota fissa ridotta, mantenendo, quindi, la fascia di ISEE compresa tra euro 10.000,00 ed euro 25.000,00, già a suo tempo stabilita dalla DGR di cui alla lettera f);
i) ritenuto opportuno approvare le nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa, secondo quanto riportato nell’allegato alla presente proposta di deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendone l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e revocando la deliberazione della Giunta regionale di cui alla lettera f);
j) preso atto che la competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario ha stimato, sulla base della rendicontazione consuntiva relativa all’anno 2016 predisposta dalla S.C. Farmacia dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, il mancato introito, che genera un aumento di spesa a carico dell’Azienda USL rispetto alla normativa previgente, di euro 670.000,00 all’anno, su un’entrata totale per l’anno 2016 di euro 2.356.239,00;
k) dato atto che il mancato introito di cui alla lettera j) troverà copertura nell’ambito del trasferimento ordinario annuale all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
l) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 1530 in data 13 novembre 2017;
m) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
n) su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY;
o) ad unanimità di voti favorevoli
D E L I B E R A
1. di approvare, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19, come modificato dall’art. 12, commi 12 e 13, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21, le nuove disposizioni per la determinazione delle quote fisse per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa, secondo quanto riportato nell’allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale,
2. di stabilire che le nuove disposizioni di cui al punto 1 si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2018;
3. di dare atto, sulla base di quanto evidenziato in premessa, che il mancato introito derivante da quanto disposto dalla presente deliberazione, che genera un aumento della spesa rispetto alle previgenti disposizioni, è stato stimato dalla Struttura competente in euro 670.000,00 e troverà copertura nel finanziamento ordinario all’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, non determinando, quindi, ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
4. di stabilire che la Struttura regionale competente in materia trasmetta la presente deliberazione al Direttore Generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per i successivi adempimenti di competenza, ivi compresa la divulgazione delle novità in essa contenute, avvalendosi anche della collaborazione dei medici specialisti, medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle farmacie;
5. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1316 in data 30 settembre 2016, recante “Individuazione, ai sensi dell’art.15 della l.r. 19/2015, di un sistema di determinazione della quota fissa per le prestazioni farmaceutiche e di assistenza integrativa basato sull’indicatore della situazione economica equivalente”;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma Valle d’Aosta.