Ticket regionali

Ticket: Normativa regionale Veneto

Delibera della Giunta Regionale del 21.01.2003 n° 6 modificata, per quanto riguarda la data di entrata in vigore, dalla DGR del 28/02/03 n° 475, successivamente modificata dalla DGR n. 1873 del 24/06/03, inoltre modificata dalla DGR n. 4032 del 19/12/03 e dalla DGR n. 744 dell'11/03/05

'La Giunta regionale

… omissis …

Delibera

… omissis …

2. di stabilire, a partire dal 1° aprile 2003, a modifica di quanto previsto dalla D.G.R. n. 3108 del 4 novembre 2002 in materia di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dei cittadini, l’entrata in vigore del seguente nuovo quadro dispositivo:

  • applicazione di una quota fissa di 2 euro per ogni confezione prescritta, stabilendo che, anche nei casi in cui è normativamente prevista la possibilità di prescrivere più di due confezioni per ricetta, la quota massima di partecipazione da parte del cittadino resta di 4 euro per ricetta;
  • esenzione dal pagamento di detta quota fissa delle seguenti tipologie di cittadini:

I). Categorie previste al punto 2 a) della Delibera della Giunta n. 354 del 15 febbraio 2002 e cioè:

  • gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;
  • gli invalidi civili al 100%;
  • i ciechi ex art.6 della L.482/68;
  • i grandi invalidi del lavoro;
  • gli invalidi di servizio di 1° categoria;
  • i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, e somministrazioni di emoderivati,
  • le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prescrizioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
  • Sordomuti ex art. 7 della L.482/68 (dal 01/07/03)
  • Invalidi civili minori di 18 anni con indennita' di frequenza
  • art.1 L. 289/90 e contemplati nell'art.5 comma 6 del DM 124/98 - (dal 01/07/03)

II). Soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito ISEE non superiore a 12.000,00 euro

III). Soggetti in possesso di esenzione per malattia rara in base ad D.M. n.279/2001 “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera b), del D.L.vo 29 aprile 1998 n.124”;

IV) Soggetti in possesso di esenzione per patologia in base al D.M. 28 maggio 1999 n.329 “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera a), del D.L.vo 29 aprile 1998 n.124” aggiornato dal decreto 21 maggio 2001 n.296 (Dal 1° luglio 2003 l'esenzione dal pagamento della quota fissa e' limitata solamente alla prescrizione dei farmaci correlati alla patologia)

3. Di demandare alla competente Direzione Regionale l’individuazione delle modalità applicative per l’attestazione del diritto all’esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa.


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