Ticket regionali
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Ticket: Normativa regionale Liguria
Delibera della Giunta Regionale n. 163 del 20.2.2002, modificata dalla delibera n.511 del 28.5.2002, modificata dalla delibera n. 1413 del 22/11/02, modificata a seguito dell'emanazione del DM 27/09/02 e dalla DGR n. 656 del 13/6/03, modificata dalla delibera n. 548 del 28/05/04, successivamente modificata dalla delibera n. 1593 del 21/12/04, modificata dalle DGR nn. 1045 e 1053 del 5 /08/11 e dalla successiva DGR n. 1116 del 9/9/11
'La Giunta regionale
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Delibera
B) Quota fissa di partecipazione
B1) Per ogni pezzo prescritto l’assistito è tenuto a corrispondere una quota fissa di 2 Euro fino ad un massimo di 4 euro per ricetta.
* dal 1° luglio 2003 i farmaci a carico del SSN, prescritti a soggetti esenti per patologia, qualora strettamente correlati alla patologia cronica o invalidante individuata dai regolamenti emanati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 20.04.1998 n. 124, prescrivibili fino a 3 confezioni per ricetta, sono soggetti ad una quota di partecipazione fissa di 1 € a confezione fino a un massimo di 3 € a ricetta, sempreche' il titolare dell'esenzione abbia conseguito nell'anno precedente un reddito personale inferiore a 40.000 €.
B2) Esenzioni. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui sopra i cittadini già esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per la quota fissa al 31.12.2000.
Sono altresì esentati da tale partecipazione alla spesa:
- i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
- pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.
- Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1^ alla 8^categoria
- Invalidi per servizio 1^ categoria
- Invalidi per servizio dalla 2^ all’8^ categoria (con decorrenza 10.6.2002)
- Invalidi civili al 100%
- Ciechi bioculari
- Invalidi del lavoro 1^ categoria (da 80 a 100%)
- Invalidi del lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%) - dal 01/01/05
- Ex deportati da campi di sterminio
- I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all’art. 43, comma 3 bis del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 9 ottobre 1999, n. 309 e successive modificazioni relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12
- Titolari di pensione sociale o assegno sociale (con decorrenza 01.07.03)
- Tossicodipendenti per la terapia metadonica
- Vittime del terrorismo e loro familiari (dal 01/01/05)
- Donne in gravidanza (dal 01/01/05)
- Affetti da malattie rare (dal 01/01/05)
- Soggetti con reddito familiare inferiore a € 36.151,98 (dal 01/01/05)
- Disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego (dal 01/01/05)
- Lavoratori in mobilità e i familiari a carico (dal 01/01/05)
- Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico (dal 01/01/05)
Sono inoltre esenti dalla partecipazione alla spesa, con riferimento ai farmaci correlati alla patologia i seguenti assistiti:
- Soggetti con patologia cronica o invalidante (dal 01/01/05)
- Trapiantati d'organo (dal 01/01/05)
- Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio (dal 01/01/05)
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Delibera della Giunta Regionale n. 1045 e 1053 del 5 agosto 2011
Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini
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DELIBERA
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di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 6 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni in L.11/2011 con le seguenti modalità:
4. sostituire in relazione alle previsioni di cui al citato D.M. 11.12.2009 gli attuali criteri di esenzione da reddito per le prestazioni farmaceutiche con i criteri di esenzione da reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui alla vigente normativa nazionale:
Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare
con reddito complessivo non superiore a Euro 36.151,98; Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
disoccupati (i soggetti iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego) e loro familiari a carico appartenenti ad
un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a Euro 8.263,3, incrementato fino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico;
titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a Euro 8.263,31, incrementato fino a Euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori Euro 516,46 per ogni figlio a carico.
5. stabilire che i pazienti affetti da patologie croniche che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito familiare complessivo superiore ai 36.151,98 euro siano soggetti al pagamento di una quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica pari a 2 euro fino a un massimo di 4 euro per ricetta;
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di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 del presente provvedimento entrino in vigore a far data dal 1° settembre 2011
Delibera della Giunta Regionale n. 1116 del 9.9.2011.
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LA GIUNTA REGIONALE
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Di rinviare al l° novembre 2011 la decorrenza dei termini di cui ai numeri 4. e 5 . della deliberazione n. 1053/2011, relativi:
- all'applicazione dei criteri di esenzione da reddito per le prestazioni di specialistica ambulatoriale alle prestazioni farmaceutiche;
- al pagamento di una quota fissa di partecipazione alla spesa farmaceutica pari a 2 euro fino a un massimo di 4 euro a ricetta per i pazienti affetti da patologie croniche che abbiano conseguito nel!'anno precedente un reddito familiare complessivo superiore a 36.151,98 euro.
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