Ticket regionali
Ticket regionali
Liguria
Normativa regionale
TICKET:
2 € per confezione fino a un massimo di 4 € per ricetta
Nel caso di pluriprescrizione di antibiotici in confezioni monodose e di medicinali somministrati per fleboclisi (fino a 6 pezzi) è dovuto un ticket massimo di 4 euro.
Tali quote si sommano alla eventuale compartecipazione prevista per i medicinali privi di brevetto qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di insostituibilità o l'assistito non accetti la sostituzione con altro medicinale equivalente di minor costo.
ESENTI:
Non è dovuta alcuna quota di partecipazione (quota fissa, quota di rimborso sui farmaci equivalenti):
- Inv. di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8° cat.
- Vittime del terrorismo e loro familiari
Non è dovuta la quota fissa; l'assistito è tenuto a corrispondere la quota di rimborso sui farmaci equivalenti (ossia nei casi in cui il medico prescriva un medicinale non coperto da brevetto indicandolo come insostituibile o l'assistito non accetti la sostituzione del medicinale con altro equivalente di minor costo, la differenza di prezzo è a carico dell'assistito):
- Invalidi per servizio dalla 1° alla 8° cat.
- Invalidi civili 100%
- Ciechi bioculari e sordomuti
- Invalidi del lavoro I cat. (da 80% a 100%)
- Invalidi per lavoro sup. 2/3 (da 67% a 79%)
- Infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio (solo per i farmaci correlati alla patologia)
- Ex-deportati da campi di sterminio
- Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati
- Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis, D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 08/02/2001 n. 12
- Tossicodipendenti per la terapia metadonica
- Donne in gravidanza
- Affetti da malattie rare
- Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98
- Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
- Disoccupati (i soggetti iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego) e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,3, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico
- I cittadini affetti da patologie croniche appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a euro 36.151,98 (per le prestazioni farmaceutiche correlate alla patologia).
ATTESTAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE
Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione per motivi sanitari o per invalidità, tale diritto è indicato dal medico prescrittore in ragione delle condizioni di esenzione attestate nel tesserino dell'assistito.
Per quanto concerne le esenzioni correlate alla situazione economica del nucleo familiare (esenzioni da reddito), dal 1° novembre 2011, l'assistito non deve apporre nessuna firma sulla ricetta, ma deve essere in possesso di un certificato che attesta lo stato di esenzione. I cittadini che hanno diritto all'esenzione ricevono dalla propria azienda ASL un tesserino nominativo di esenzione per reddito. Il tesserino riporta il codice di esenzione che il medico prescrittore deve apporre sulla ricetta del SSN.
DECORRENZA:
1° novembre 2011 (nuove esenzioni)
1° gennaio 2005 (nuove esenzioni)
1° luglio 2003 (nuove esenzioni)
21 marzo 2002 (10 giugno 2002 per l’esenzione dalla quota fissa e dalla quota percentuale per gli invalidi per servizio dalla 2^ all’8^ categoria).
7 novembre 2002 (Nota n. 145526 del 4/11/02)