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Validità delle ricette straniere in Italia
Aggiornamento: 12 febbraio 2021
VALIDITA` RICETTE STRANIERE - LA SITUAZIONE NORMATIVA
La Direttiva 2011/24 relativa ai diritti dei pazienti all`assistenza sanitaria transfrontaliera (recepita in Italia con D.Lgs. n.38/2014) prevede un reciproco riconoscimento delle ricette all`interno dell`UE, grazie all`adozione di un modello di ricetta europea (anche in modalità elettronica) da utilizzare per i pazienti che si recano all`estero. Tuttavia non è stato previsto un unico modello in tutta Europa ma è compito degli Stati membri adottare un proprio modello di ricetta per i pazienti che devono recarsi temporaneamente all’estero. Tuttavia, il nostro Paese, non ha mai approvato tale modello di ricetta pur se il Ministero della Salute lo avrebbe dovuto adottare tramite Decreto entro il 4 Giugno 2014. A parte l’inadempienza del nostro Governo, secondo l’esperienza maturata in questi 5 anni, il sistema non si è rilevato particolarmente efficace. Ciò in considerazione del fatto che, come detto, ad ogni Stato membro venne richiesto di adottare un modello di ricetta valida al di fuori dei propri confini nazionali senza però prevedere alcuna forma di coordinamento tra Stati e di divulgazione di tali modelli alle farmacie. In tal modo si è impedito di fatto alle farmacie di poter riconoscere i vari modelli nazionali e di fugare ogni dubbio sulla eventuale non autenticità delle ricette presentate da pazienti europei.
LEGITTIMITA` DELLA SPEDIZIONE DI RICETTE PROVENIENTI DA PAESI STRANIERI - LIMITI
In Italia la spedizione è legittima per le ricette che provengono dagli altri 26 Paesi dell`Unione Europea e dai Paesi della cosiddetta Area Economica Europea - EEA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). La Svizzera, che ormai non fa più parte della c.d. EEA ma regola da tempo i suoi rapporti con l`UE attraverso specifici accordi bilaterali, non ha più uno specifico accordo con l'UE che garantisce la validità di una ricetta svizzera sul territorio italiano. Come riportato dal portale "Your Europe", la Svizzera non è più obbligata ad accettare ricette provenienti dai paesi UE.
Tuttavia, la legittimità di una ricetta compilata da un medico dell`UE non significa che qualsiasi tipo di ricetta sia spedibile: il farmacista non è obbligato a spedire il farmaco se nutre ragionevoli dubbi sull`autenticità della prescrizione o se, la ricetta contiene prescrizioni di medicinali stupefacenti soggetti a prescrizione medica speciale, di cui all’art. 90 del D.lgs. n.219/2006.
Secondo le norme europee vi sarebbe anche la possibilità di rifiutare l’erogazione di un farmaco per ragioni etiche. Tuttavia, l’utilizzo di una locuzione normativa piuttosto nebulosa ha di fatto rimandato la concreta applicazione di tale principio a ulteriori disposizioni normative che il legislatore italiano aveva identificato in linee guida che il Ministero della Salute avrebbe dovuto approvare. Tali linee guida non sono mai venute alla luce.
ELEMENTI PER CONSIDERARE VALIDA UNA RICETTA DI UN PAESE UE
In considerazione del fatto che è risultato impossibile fornire alle farmacie italiane uno specimen di tutti i modelli di ricetta approvati dagli altri Paesi UE, ciò al fine di spazzare via ogni dubbio sulla legittimità delle ricette non italiane presentate in farmacia, si consiglia alle farmacie di controllare se la ricetta presentata dal paziente europeo abbia tutti i seguenti elementi considerati obbligatori dal Legislatore europeo:
a) cognome e nome del paziente; b) sua data di nascita; c) identificazione del prescrittore [cognome e nome, qualifica professionale, dati di contatto diretto (indirizzo mail, telefono, fax), indirizzo professionale (compresa l’indicazione dello Stato membro ove esercita la professione), firma (scritta o digitale secondo la forma della ricetta)]; d) identificazione del farmaco [DCI o nome commerciale, formulazione farmaceutica (compresse, soluzione, etc.), quantità, dosaggio e posologia].
LEGITTIMITA` DI SPEDIZIONE ALL`ESTERO DI FARMACI RICHIESTI DA UN MEDICO O UNA STRUTTURA OSPEDALIERA NON ITALIANI
In Italia non è ovviamente consentito al titolare di farmacia di intraprendere un vero e proprio commercio, organizzato o meno, di esportazione di farmaci etici verso Paesi dell`Unione europea, attività che non rientra tra le competenze e le attività professionali del farmacista. Resta in realtà il dubbio se sia legittimo per una farmacia italiana inviare una tantum farmaci all`estero regolarmente prescritti, nel caso in cui tale richiesta sia motivata da una carenza di quello specifico principio attivo nel Paese del prescrittore. In nostro soccorso è giunta la Sentenza della Corte di Giustizia del 18 Settembre 2019 che ha chiarito come siano legittime solo le ricette destinate ad un singolo paziente (identificato con nome e cognome), il quale ha pieno diritto alle cure in un qualsiasi Paese dell’Unione. Al contrario, ricette recanti quantitativi rilevanti di farmaci (magari fatte per ovviare a situazioni di carenze in loco) e probabilmente destinati ad ambulatori medici non rientrano nel campo di applicazione delle norme europee e pertanto non possono essere spedite dalle farmacie italiane.
INVIO ALL`ESTERO DI FARMACI ITALIANI CON E SENZA RICETTA
L’invio di farmaci senza ricetta è ormai normato dalla direttiva europea sulla vendita online che prevede la possibilità di vendita e spedizione via Internet in un altro Paese UE solo se tale vendita riguarda un farmaco con AIC del Paese dove tale prodotto (OTC o SOP) viene spedito. La vendita online di farmaci etici è invece preclusa alle farmacie italiane sia in Italia sia in altri Paesi UE.
Questione diversa, e sicuramente meno dirompente, è il caso in cui un italiano che lavora temporaneamente all’estero richieda l`invio dall`Italia di alcuni farmaci regolarmente prescritti dal proprio medico.
Tale questione, pur se il diritto di tali cittadini a poter godere di assistenza farmaceutica risale al 1980 (DPR n.618/80 Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero), è stata regolamentata soltanto il 13 Gennaio 2021 con la pubblicazione di una specifica Nota Ministeriale. Secondo tale Nota, il cittadino residente temporaneamente all’estero può farsi spedire dall’Italia, in regime di SSN, farmaci non reperibili nel Paese di temporanea residenza o non accessibili dal punto di vista economico.
La procedura da attuare è piuttosto complicata e tutti i passaggi da adottare sono elencati nella ns. Circolare n.89/2021. Tuttavia, rimangono ancora da chiarire aspetti relativi sia al corretto inoltro all’estero del pacco contenente medicinali, sia sulle modalità di tale erogazione di farmaci SSN. In quest’ultimo caso non è chiaro, infatti, se il rimborso alla farmacia viene effettuato in via diretta o se invece è il cittadino a dover sostenere il costo del farmaco per poi chiedere successivamente il rimborso alla Asl di riferimento.
Resta comunque il fatto che, per nessuna ragione, è possibile spedire farmaci stupefacenti o psicotropi.