I margini di industrie farmaceutiche, grossisti e farmacie, sui medicinali concedibili a carico del SSN, sono fissati (legge n. 662/96, modificata dalla legge n. 122/2010) nella misura rispettivamente del 66,65%, 3%, 30,35%. Per la farmacia si tratta di margini lordi, in quanto la quota di spettanza teorica è ridotta dallo sconto articolato per fasce di prezzo che le farmacie stesse sono tenute a concedere obbligatoriamente al SSN riportato nella tabella sottostante e che incide mediamente per oltre 5 punti percentuali, e dalla trattenuta dell'1,82%, introdotta dalla legge n. 122/2010 e portata dal 2012 al 2,25%. Tali sconti fanno sì che, di fatto, il margine delle farmacie sia regressivo, diminuisca cioè percentualmente all'aumentare del prezzo del farmaco.
Sui farmaci equivalenti, che non hanno goduto di copertura brevettuale e che sono inseriti nelle liste di riferimento AIFA, una quota pari all'8% del margine dell'industria è ridistribuita tra grossisti e farmacia secondo le regole di mercato.
Tali disposizioni non riguardano i medicinali di fascia C, a totale carico del cittadino. L’unica disposizione normativa applicabile a tali medicinali deve essere rintracciata nell’articolo 13 del R.D. 3.3.1927. che prevedeva il diritto del farmacista ad un margine non inferiore al 25% del prezzo al pubblico.
Sconti a carico delle farmacie a favore del SSN
|
farmacie urbane e rurali non sussidiate |
farmacie rurali sussidiate¹ |
Fascia di
prezzo € |
Fatturato² SSN
>300.000euro |
Fatturato² SSN
<300.000euro
>150.000euro
|
Fatturato² SSN
<150.000euro |
Fatturato² SSN
>450.000euro |
Fatturato² SSN
<450.000euro
>150.000euro |
Fatturato² SSN
<150.000euro |
da 0 a 25,82 |
3,75+2,25% |
1,5% |
Esenzione totale³ |
3,75%+2,25% |
1,5% |
Esenzione totale³ |
da 25,83 a 51,65 |
6%+2,25% |
2,4% |
6%+2,25% |
da 51,66 a 103,28 |
9%+2,25% |
3,6% |
9%+2,25% |
da 103,29 a 154,94 |
12,5%+2,25% |
5% |
12,5%+2,25% |
oltre 154,94 |
19%+2,25% |
7,6% |
19%+2,25% |
¹ Farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni.
² In base all’art.1, comma 551 della legge n. 145/2019 che ha introdotto il comma 40 bis all’art.1 della legge 662/1996, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, ai fini dell’applicazione della scontistica agevolata o dell’esenzione dello sconto sopra menzionata, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l’IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 .
³ Non si applicano le percentuali di sconto crescenti per fasce di prezzo di cui al comma 40 della legge 662/1996, nonché quella del 2,25% di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).
Ultimo aggiornamento: 7 gennaio 2019