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Trasmissione telematica corrispettivi elettronici in vigore da oggi. Periodo transitorio senza applicazione di sanzioni

01/07/2019 14:06:10
L’Agenzia delle Entrate, facendo seguito alla richiesta di Federfarma al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria  e a conclusione di un lungo quanto impegnativo iter che ha visto la Federazione impegnata su più fronti al fine di ottenere una proroga dell’entrata in vigore, fissata per oggi 1° luglio, del provvedimento sulla “Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi”, ha emanato, lo scorso 29 giugno, una circolare che va nella direzione di attenuare le potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo.

In proposito l’Agenzia segnala che “al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 6, la disposizione prevista nell’ultimo periodo del novellato comma 6-ter consente ai predetti soggetti, qualora non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico, di assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro i più ampi termini previsti dal predetto comma (i.e. entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione). A tal fine, saranno individuate modalità telematiche con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione. In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696)”.

Prosegue l’Agenzia che la facoltà in discorso è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter.
Restano fermi gli obblighi di rilascio dello scontrino fiscale, di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del RT e di liquidazione dell’IVA periodica nei termini ordinari.

L’Agenzia conclude evidenziando che, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono parimenti esclusi dall’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 127 del 2015 i soggetti passivi IVA che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il RT, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Per fare un esempio, i corrispettivi delle cessioni di beni effettuate il 1 luglio 2019 potranno essere trasmessi entro il successivo 31 agosto 2019.

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