Federfarma, in una circolare consultabile nella sezione ad accesso riservato del sito
www.federfarma.it, informa che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito delucidazioni in merito alla classificazione degli integratori alimentari sui quali si può applicare l’IVA ridotta e degli sciroppi che, viceversa, non possono fruire del beneficio.
L’Agenzia ha chiarito che se un prodotto, nonostante si presenti in forma fluida o in soluzione, viene classificato come integratore alimentare in base alle sue proprietà terapeutiche utili a medicare o a mantenere l’organismo in buona salute, non può rientrare nella categoria degli sciroppi e, conseguentemente, essere inclusa nella previsione dell’aliquota IVA agevolata, nella misura del 10%.