
Federfarma chiarisce in una circolare le modifiche introdotte dal Dpcm del 17 dicembre 2021 relativo al Green Pass e all’obbligo vaccinale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.299 del 17 dicembre 2021). Federfarma informa che il Dpcm attua la norma che prevede la revoca del Green pass in caso di soggetto confermato positivo, attraverso comunicazione al sistema TS e in caso di certificazioni ottenute o rilasciate in maniera fraudolenta. Vengono inoltre chiarite le modalità di verifica della certificazione nei luoghi di lavoro, precisando che qualora il lavoratore decida di consegnare il proprio Green Pass al datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a verificarne la validità nel corso del tempo. Il controllo del Green Pass rafforzato - emesso esclusivamente per vaccinazione o guarigione - non può essere richiesto come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro, ma solo nei casi espressamente previsti dalla normativa. Questo vale anche per i lavoratori di categorie soggette all’obbligo vaccinale.
Federfarma nella circolare spiega anche le modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie attraverso la piattaforma nazionale DGC. Nel caso in cui, infatti, l’Ordine professionale del lavoratore riscontrasse una “non validità” del Green Pass, è tenuto a inviare segnalazione tramite la Piattaforma DCG alla Federazione nazionale di competenza ed al datore di lavoro nel caso di lavoratori dipendenti.
La circolare stabilisce inoltre che i professionisti sanitari sono soggetti all’obbligo di richiamo vaccinale a partire dal 150esimo giorno dal completamento del ciclo vaccinale primario.
Maggiori dettagli nella circolare Federfarma, disponibile sul sito www.federfarma.it nella sezione ad accesso riservato.