Risponde Bruno Foresti, Ufficio legale Federfarma
Sono il titolare di una piccola farmacia rurale. Vorrei attivare nel mio paese il servizio di vaccinazione, ma all’interno della farmacia purtroppo non c’è spazio. Posso utilizzare altri locali?
L’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, ha introdotto all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater – la possibilità di somministrare vaccini anti Sars-CoV-2, vaccini antinfluenzali e
test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, in
aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.
Il recente Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid 19, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei
test diagnostici del 28 luglio 2022 ha disciplinato tale materia, prevedendo che
i nuovi locali, per svolgere i servizi sopra richiamati, dovranno essere autorizzati dall’autorità competente. In ogni caso i servizi, nelle more del rilascio dell’autorizzazione, possono iniziare sulla base di una comunicazione, utilizzando lo specifico modulo previsto in allegato al protocollo.
Il protocollo sopra citato, inoltre, ha previsto che per abbattere i costi e fare economia di scala,
due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari sopra indicati, anche utilizzando le aree, i locali o le strutture esterne, previa stipula del contratto di rete e autorizzazione dell’autorità competente.
Il legislatore ha autorizzato espressamente le farmacie a utilizzare locali o strutture esterne solo per l’effettuazione dei servizi sopra richiamati. Non sarebbe possibile, quindi, utilizzare tali locali per vendere prodotti farmaceutici, parafarmaceutici o per l’effettuazione di ulteriori servizi.
Si ricorda che il protocollo consente alle farmacie che non sono in grado di dedicare un’area separata, o di utilizzare locali esterni, di
poter effettuare vaccini o test diagnostici a farmacia chiusa.
Infine, si ricorda che l’ultimo comma dell’art.2 della legge 221/1968 stabilisce che per i Comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione i locali idonei. Si può ritenere che
tale norma possa essere applicata anche alle farmacie rurali site in Comuni e centri con popolazione fino a 3.000 abitanti che intendono aprire locali idonei ex novo, separati dai locali ove è ubicata la farmacia, per l’effettuazione dei servizi sopra richiamati. Tali locali, pertanto, potrebbero essere concessi dal Comune, perseguendo l’interesse pubblico di implementare l’offerta sanitaria nel territorio di riferimento.